CHE COS’E’
L’AUTOCERTIFICAZIONE?
L’autocertificazione è una
dichiarazione
che l’interessato può presentare
in sostituzione
di un certificato rilasciato da una
pubblica amministrazione (Comune, Istituto scolastico, Università, ecc.) e
che ne assume a tutti gli effetti il valore e l’efficacia.
L’autocertificazione può avvenire
utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dalle pubbliche
amministrazioni o usando semplicemente un foglio di carta sul quale
l’interessato, dopo aver scritto i propri dati identificativi (cognome e
nome, luogo e data di nascita, residenza) dichiarerà uno o più dati che la
legge prevede si possano autocertificare.
L’autocertificazione ha la stessa
durata temporale del certificato che sostituisce.
Tutte le pubbliche amministrazioni
devono accettare
le dichiarazioni sostitutive
(autocertificazioni) delle certificazioni per qualsiasi procedimento di
loro competenza; il rifiuto da parte di un pubblico dipendente di
accettare l’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio
(art. 74 DPR N. 445/2000)
Nel caso di dubbi sulla veridicità
della dichiarazione, sarà la stessa pubblica amministrazione a richiedere
d’ufficio il certificato all’amministrazione che lo conserva in originale.
La firma sull’autocertificazione
non va autenticata.
QUALI
DOCUMENTI SI POSSONO AUTOCERTIFICARE?
L’articolo 46 del Testo Unico sulla
Documentazione Amministrativa fissa gli stati, i fatti e le qualità
personali che si possono autocertificare, e precisamente:
·
Data e luogo di nascita
·
Residenza
·
Cittadinanza
·
Godimento dei diritti
civili e politici
·
Stato di celibe,
coniugato, vedovo o stato libero
·
Stato di famiglia
·
Esistenza in vita
·
Nascita del figlio,
decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
·
Iscrizione in albi,
registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
·
Appartenenza ad ordini
professionali
·
Titolo di studio , esami
sostenuti
·
Qualifica professionale
posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica
·
Situazione reddituale o
economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo
previsti da leggi speciali
·
Assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
·
Possesso e numero del
codice fiscal, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
nell’archivio dell’anagrafe tributaria
·
Stato di disoccupazione
·
Qualità di pensionato e
categoria di pensione
·
Qualità di studente
·
Qualità di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
·
Iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
·
Tutte le situazioni
relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle
attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
·
Di non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa
·
di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
·
Qualità di vivenza a
carico
·
Tutti i dati a diretta
conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
·
Di non trovarsi in stato
di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato
CHE COS’E’ LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’?
La dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà permette di dichiarare
stati, fatti o qualità personali
che non sono semplicemente
autocertificabili, in quanto non rientrano nell’elenco previsto dall’art.
46 del Testo Unico per la documentazione amministrativa (DPR 445/2000),
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse possono
riguardare anche stati, fatti o qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tali dichiarazioni, quando sono dirette
ad una pubblica amministrazione, non necessitano più dell’autenticazione
della firma. E’ sufficiente infatti:
Þ
Firmare la dichiarazione
davanti al funzionario addetto a ricevere la documentazione
oppure
Þ
Firmare la dichiarazione
e presentarla (anche via fax o pere via telematica) insieme alla fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità
Non rientrano tra le possibilità di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
Þ
Le dichiarazioni di
impegno
Þ
Le dichiarazioni a
contenuto negoziale
Þ
Le accettazioni di
incarichi e le rinunce agli stessi
Non si possono sostituire
né con autocertificazioni, né con
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i seguenti documenti:
·
Certificati medici,
sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti
Quali i vantaggi per i cittadini?
I vantaggi per i cittadini che si
avvalgono delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazione e
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) sono molteplici: meno
code agli sportelli, procedure più semplici e veloci, risparmio di denaro.
Resta fermo che le dichiarazioni
sostitutive vengono rese sotto la personale responsabilità
dell’interessato; chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000)
Il dichiarante, inoltre, decade dai
benefici eventualmente conseguenti a provvedimenti emanati sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).
Allo scopo, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli anche con
verifiche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2000).
Per maggiori
informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
— Comune di Ponte nelle Alpi
(numero verde
800/447272 )